Il Tar del Veneto promuove le scelte dell’Amministrazione ampezzana per la quarta volta in pochi giorni. È stata, infatti, depositata la sentenza che respinge il ricorso proposto dal Condominio Sompiei Alto contro l’autorizzazione per la realizzazione della nuova strada di accesso al complesso Ca’ De Nani.
“È la quarta volta in meno di un mese che il Tar ci dà ragione” interviene l’Assessore ai lavori Pubblici Adriano Verocai. Le nostre scelte in materia di urbanistica ed edilizia vengono premiate una dopo l’altra”. Già nei giorni scorsi, infatti, il Tribunale di Venezia si era pronunciato su tre istanze riguardanti le case in diritto di superficie e la ristrutturazione di due immobili, uno a Pian da Lago e uno in corso Italia. Tutte le istanze contestavano le scelte dell’amministrazione e tutte sono state respinte.
La controversia risolta dalla sentenza odierna riguarda la strada di accesso ad una più ampia opera di ristrutturazione di un vecchio edificio (ex Kinderheim) sopra la frazione di Pocol, il quale verrà destinato, a cura della Cà de Nani s.r.l, a centro residenziale. Il fulcro della vicenda si incentrava sull’autorizzazione ai lavori concessa dal Comune. Una precedente sentenza del T.A.R. risalente al 2009 aveva annullato una prima autorizzazione, rilasciata nel 2007, perché l’aveva ritenuta non adeguatamente motivata, ma aveva comunque riconosciuto la legittimità degli atti del relativo procedimento. Di conseguenza, come rilevato nella nuova decisione del T.A.R. “correttamente l’amministrazione ha ripreso l’iter tenendo fermi, in quanto giudicati legittimi, tutti gli atti già posti in essere prima del rilascio dell’autorizzazione”.
In pratica, il Comune ha legittimamente rilasciato una nuova autorizzazione senza rinnovare l’intero procedimento, limitandosi a motivare la compatibilità paesaggistica dell’intervento, che evidentemente sussisteva, pur non essendo stata allora adeguatamente evidenziata, anche in occasione del rilascio del primo provvedimento autorizzatorio.
La particolarità della vicenda è data dal fatto che la strada era già stata realizzata, in conformità alla prima autorizzazione paesaggistica, poi annullata; e la novità della sentenza risiede nel fatto che il T.A.R. ha escluso che rilasciando la nuova autorizzazione, con la formula “ora per allora”, il Comune abbia inteso rilasciare un’autorizzazione in sanatoria, vietata dalla legge. I ricorrenti, proprietari di un edificio confinante, sostenevano infatti che, essendo stata annullata la prima autorizzazione, il Comune avrebbe necessariamente dovuto ordinare la rimessione in pristino dei luoghi, non potendo per legge rilasciare un’autorizzazione ex post.
“ La vittoria di oggi” spiega l’avvocato Alessandro Calegari che ha patrocinato la difesa del Comune anche in questo giudizio “è molto importante, sia per i principi, assolutamente nuovi, affermati nella sentenza, sia perché disinnesca potenziali richieste risarcitorie di notevole entità. Tra tutti i recenti successi ottenuti dal Comune di Cortina d’Ampezzo” continua il legale “questo è di gran lunga il più importante. E’ stata anche la vicenda giuridica più impegnativa e stimolante degli ultimi due anni e mezzo”.
La difficoltà del confronto è stata riconosciuta dallo stesso Tribunale che ha dato espressamente atto della peculiarità e complessità delle questioni, sia processuali che sostanziali, affrontate.
“Anche in un caso così intricato e ostico” commenta il Sindaco di Cortina Andrea Franceschi “è stata provata la correttezza giuridica della condotta del Comune. Un plauso a tutti coloro che hanno contribuito al buon esito della vicenda. Per i cittadini è importante sapere che Amministrazione e Comune lavorano e lavorano bene: la sentenza di oggi lo dimostra oltre ogni ragionevole dubbio. Ed è un gran risultato”.
(comunicato stampa)