Oggi la legge urbanistica provinciale della Provincia di Bolzano contiene diverse norme che limitano la cosiddetta «svendita della Heimat», vale a dire il mercato delle seconde case.
Ad esempio, la legge in vigore prevede quale misura di riferimento che il Comune, nell'assegnazione di nuove zone edilizie, debba tenere conto del fabbisogno abitativo conseguente allo sviluppo della popolazione residente nei successivi dieci anni.
Inoltre la legge urbanistica provinciale della Provincia di Bolzano contiene la norma per cui nelle nuove aree abitative il 60 ovvero il 55 per cento del volume edilizio sia riservato all'edilizia abitativa nonché il 40 e il 45 per cento all'edilizia privata. Di quest'ultima parte, un ulteriore 60 per cento viene riservato all'edilizia abitativa convenzionata e quindi alla popolazione residente.
Nel caso di modifica della destinazione d'uso di esercizi ricettivi (leggi Alberghi, Hotel e simili) almeno il 60 per cento resta
riservato agli alloggi convenzionati, la parte rimanente può essere destinata solo a servizi o commercio al dettaglio. Anche nel cambio di destinazione di immobili agricoli dimessi, il volume abitativo conseguente deve essere convenzionato.
Nelle nuove aree di edilizia residenziale le seconde case sono pertanto ammesse solo nell'ambito del 16% del volume disponibile, senza dimenticare che in questa fetta ricadono anche approvvigionamento di vicinato, servizi e pubblici esercizi.
Queste norme limitative hanno permesso all'Alto Adige - a confronto con aree altrettanto attrattive dello spazio alpino, nelle quali la costruzione di seconde case viene regolamentata per nulla o in misura minima - di restare immune dai problemi
socioculturali e di pianificazione
urbanistica sorti in quelle aree.
La Commissione internazionale di tutela delle Alpi Cipra sottolinea infatti che in questo ambito l'Alto Adige è «esemplare».
Sisto Menardi Estratto da: Provincia Autonoma
- Organo della Giunta Provinciale di Bolzano - ottobre 2009