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Il capogruppo di Maggioranza Zisa rinuncia al contenzioso con il Comune e ottiene l'ampliamento

Marina Menardi

10/09/2025

Fino a dieci giorni fa era in contenzioso con il Comune, ma oggi il capogruppo di maggioranza Alessandro Zisa è riuscito a risolvere i sui problemi aziendali con il Comune pendenti dal 2019: il consiglio comunale, con il voto dei consiglieri di maggioranza e del consigliere di minoranza Roberto Pompanin Bortel, astenuti De Zanna, Ghedina e Gaffarini, ha approvato il progetto di ristrutturazione e ampliamento del negozio e serre di “Cesarino Fiorista, di Marco e Carlo Alessandro Zisa S.A.S.”, una società in accomandita semplice in cui il capogruppo di maggioranza Alessandro Zisa e il fratello Marco sono soci accomandatari, mentre la madre Ambrogina Fumagalli è socia accomandante.

Il progetto prevede un ampliamento volumetrico delle serre e dei depositi di 866,64 metri cubi, di cui 483,22 in deroga, previo una perequazione di 165.700 euro.

Fino a pochi giorni prima della seduta giorni fa (8 maggio) tra la società e il Comune c’era un contenzioso: la madre ultra novantenne (è nata nel 1931) era stata titolata, sebbene socia solo accomandante, a firmare un ricorso al TAR contro il Comune in seguito all’esito negativo della conferenza dei servizi del progetto presentato nel 2019, cui la Soprintendenza aveva dato parere negativo giudicandolo troppo impattante. Una firma giudicata illegittima dall’avvocato del Comune in sede di ricorso, il quale tuttavia ha cambiato idea dopo la rinuncia al ricorso da parte dei soci della Cesarino fiorista l’8 maggio.

L’iter del progetto è stato spiegato in aula dal responsabile dell’ufficio tecnico del Comune Roland Garamone: «Il progetto ha avuto un parere interlocutorio della Soprintendenza contrario nel 2020 con la richiesta di integrazioni. Sono sorti poi altri problemi relativi alla distanza con via Guide Alpine (la strada dove si trova l’azienda), con la facoltà di presentare osservazioni. Il collega che mi ha preceduto ha riaperto la conferenza dei servizi, e io sono andato avanti reperendo i pareri favorevoli di Anas per la distanza dalla Statale, e dell’Ulss per la distanza dal cimitero. Il 9 aprile c’è stata la conferenza dei servizi chiusa con esito negativo, e sono stati concessi dieci giorni per presentare osservazioni sulla questione delle distanze dalla strada, con una risposta soddisfacente e conseguente determinazione conclusiva favorevole, chiedendo la rinuncia alla causa».

La sig.ra Fumagalli è anche la firmataria della convenzione con il Comune per l’approvazione del progetto.

Il consigliere di opposizione Ghedina ha messo in risalto gli aspetti contraddittori della questione. «Siamo di fronte ad una pratica complessa con una vertenza del ricorrente verso l’amministrazione comunale per i ritardi poi contraddetti, visto che si trattava di un intervento della Soprintendenza. Oggi ci ritroviamo con un’udienza che si è chiusa l’8 maggio e a tempo di record dopo soli dieci giorni siamo all’approvazione del punto». Ghedina ha poi sottolineato «l’impossibilità della sig,ra Fumagalli di essere la rappresentante della società per la presentazione del progetto allo Sportello delle attività produttive. Come si può essere lei la firmataria della Convenzione ventennale, essendo tra l’altro classe 1931? Sarebbe stato più consono che lo fossero i cosi accomandatari Marco e Alessandro Zisa. C’è stata una transazione per chiudere la vertenza così in pochi giorni?» ha chiesto Ghedina.

«Non c’è stata nessuna transazione – ha riposto Garamone -. Non è stato il TAR a dire che non poteva ricorrere. Lo ha affermato il nostro avvocato, il quale ha cambiato idea dopo le osservazioni presentate dal loro avvocato. L’ufficio tecnico ha agito di conseguenza». Anche de Zanna ha sottolineato gli aspetti contraddittori della pratica: «L’avvocato del Comune diceva fino a dieci giorni fa che il soggetto firmatario non era in possesso dei requisiti per l’attivazione della concessione edilizia: cosa è cambiato ora?»

Ha puntato poi il dito sulla ineleggibilità di Zisa a consigliere comunale, visto il contenzioso con il Comune: «A San Vito è stata negata l'eleggibilità di alcuni consiglieri in quanto in contenzioso con il Comune: perché Zisa può invece esserlo?»

Nella foto sopra: render di progetto di come sarà l'immobiole "Cesarino Fiorista" dopo l'intervento di ristrutturazione

Sotto: stato attuale delle serre

(Articolo pubblicato sul numero speciale di Voci di Cortina - agosto 2025)
 

DIFFIDA A RETTIFICARE

 

Gorizia, 05 settembre 2025

Al Direttore Responsabile
di VOCI DI CORTINA
Via Chiave, 116 - 32043
Cortina d'Ampezzo (BL)

RACC A/R

Anticipata via email: info@vocidicortina.it

 

OGGETTO: Diffida a rettificare ai sensi dell’art. 8 della legge 47/1948 dell’articolo intitolato “Il consigliere comunale approva il progetto che prevede un ampliamento volumetrico delle serre e dei depositi di “Cesarino fiorista” pari a 866,64 metri cubi, di cui 483,22 in deroga” a firma di Marina Menardi pubblicato su “Voci di Cortina” - edizione di agosto 2025.

Formulo la presente diffida ai sensi dell’art. 8 della legge 47/1948 in nome e per conto della Signora Ambrogina Fumagalli e del Signor Alessandro Zisa che mio tramite chiedono l’immediata rettifica dell’articolo in oggetto pubblicato su “Voci di Cortina” nell’edizione di agosto 2025.

L’articolo riporta fatti non corrispondenti al vero, contraddittori e imprecisi in misura tale da gettare discredito sui miei clienti ledendo la loro immagine pubblica.

Innanzitutto riguardo il II capoverso dell’articolo in questione si precisa quanto segue:

1. la Soprintendenza non ha mai espresso parere negativo (vi è contraddizione tra il II e III capoverso ove si scrive prima del parere negativo della Soprintendenza - mai espresso - e poi del parere interlocutorio del medesimo ente);

2. la Signora Fumagalli era l’unica ad essere legittimata a esperire il ricorso al TAR Veneto essendo proprietaria esclusiva dell’immobile oggetto dell’intervento di cui al cessato contenzioso e in quanto tale legittima istante fin dal 2019 alla presentazione della relativa pratica edilizia;

3. L’età della Signora Fumagalli non pare essere un aspetto contestabile trattandosi di persona pienamente capace d’intendere e volere.

Riguardo il III capoverso dell’articolo va precisato che in sede di Conferenza dei Servizi le osservazioni della Soprintendenza, ULSS e ANAS sono state superate mediante adeguamento progettuale o prendendo atto dell’insussistenza delle problematiche a suo tempo sollevate (fascia di rispetto cimiteriale e stradale). La conclusione della Conferenza dei Servizi con provvedimento comunale non contestava alcun aspetto tecnico, essendo stati questi ultimi tutti superati con pareri positivi dei predetti enti, ma sollevava una sola eccezione meramente formale e cioè la legittimazione della Signora Fumagalli a presentare istanza edilizia nel 2019: aspetto superato grazie a una specifica disposizione del codice civile che considera accomandatario e quindi legale rappresentante della s.a.s. il socio accomandante che agisce di fatto con poteri di accomandatario.

Riguardo il IV capoverso va precisato che:

1. per le ragioni di cui sopra esposte sub punto III capoverso la Signora Fumagalli può legittimamente firmare la convenzione;

2. il contenzioso non si è chiuso in pochi giorni perché la causa al TAR Veneto era stata instaurata nel 28 febbraio 2023 con presentazione di motivi aggiunti il 30 giugno 2024. Il tutto preceduto da una formale interlocuzione con il Comune di Cortina d’Ampezzo ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. fino dall’ottobre 2022.

Si chiede altresì di ricevere copia della rettifica al mio indirizzo pec: avv.eferesin@pec.it nei tempi previsti dalla normativa citata in oggetto.


Distinti saluti.

avv. Elena Feresin