C’è attesa per capire che cosa farà Simico ora che i giudici del Tar del Lazio non hanno concesso la sospensiva cautelare per i lavori della nuova cabinovia di collegamento dal centro – zona Revis – a Socrepes, impianto considerato strategico per i Giochi olimpici per il trasporto degli atleti e dei tifosi nella zona delle Tofane, dove si faranno le gare di sci femminili.
Il Tar del Lazio ha bocciato entrambe le richieste cautelari di sospensiva presentate da due ricorsi separati, quello della famiglia Curtolo e quello degli abitanti di Lacedel e Mortisa. La motivazione è stata che con l’appalto per la costruzione ancora da assegnare, secondo il Tar non sussiste “il periculum in mora” allo stato attuale, poiché non sono stati ancora aggiudicati i lavori. In pratica dice che non si può sospendere ciò che non esiste. Quindi rinvia alla discussione nel merito fissata per il 29 ottobre
I legali di 25 residenti e proprietari di immobili e terreni nelle località Lacedel e Mortisa, assistiti dagli avvocati Primo e Andrea Michielan del Foro di Treviso hanno presentato ricorso al Tar del Lazio contestando «la legittimità dell’intero procedimento approvativo, evidenziando gravi criticità geologiche e istruttorie, in particolare la violazione del principio tecnico di “immunità da pericolo di frana”, previsto dal D.M. 392/2003 per le opere a fune. Tale principio impone che gli impianti siano localizzati in aree stabili, ovvero adeguatamente consolidate e prive di rischi attivi o latenti. Al contrario, l’area interessata dall’intervento risulta classificata come a rischio frana elevato (P3 e P4) nel Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), con presenza documentata di frane profonde e lente, senza che sia stato predisposto un sistema effettivo e continuativo di monitoraggio geotecnico e strutturale» spiegano.
L’affidamento per i lavori potrebbe essere già oggi, tuttavia agli avvocati Primo e Andrea Michielan sono pronti a presentare un’ulteriore richiesta di sospensiva non appena ci sarà l'aggiudicazione. «Ci riserviamo di presentare istanza di sospensiva al momento dell’aggiudicazione della gara. In quel caso diverrebbe attuale il pregiudizio sui cui si fonda la mancata concessione della sospensiva cautelare. Inoltre, ci riserviamo di impugnare i decreti di occupazione e di asservimento in quanto mancano del presupposto della valutazione di immunità di frana» spiegano i legali.