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Governance olimpica: com'è strutturata?

Lettere al giornale

26/05/2021

Ottimo inizio del progetto “Cortina Bene Comune” con la conferenza del dott. Diego Cason. Molti spunti di riflessione per tutti: cittadini, amministratori della cosa pubblica e giornalisti. Credo sia utile dare alcune informazioni integrative su come l’Italia ha delineato la governance olimpica. E’ stata approvata una specifica legge chiamata anche “legge olimpica” (decreto legge n. 16/2020, coordinato e convertito in legge n. 31 del 8/05/2020). Con l’approvazione definitiva di questa legge il Parlamento ha stabilito quale sarà l’assetto complessivo della governance olimpica. Diversi sono gli organismi previsti, come di seguito descritti.

a)    “Consiglio olimpico congiunto”: ha funzioni di indirizzo generale sull'attuazione del programma di realizzazione dei Giochi, assicurando il confronto tra le istituzioni coinvolte, in ordine alle principali questioni organizzative. Il Consiglio olimpico congiunto predispone annualmente una relazione sulle attività svolte, che è trasmessa al Parlamento per il tramite dell'Autorità di Governo competente in materia di Sport (E’ composto da quindici membri: un rappresentante del CIO, uno del Comitato Paralimpico internazionale, uno del CONI, uno del Comitato italiano paralimpico, uno del Comitato organizzatore dei giochi, uno della “Società Infrastrutture Milano Cortina”, uno del Forum per la Sostenibilità, uno della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Ufficio per lo Sport), uno del Ministero degli Affari Esteri, uno della Regione Lombardia, uno della Regione Veneto, uno della Provincia autonoma di Trento, uno della Provincia autonoma di Bolzano, uno del Comune di Milano e uno del Comune di Cortina d'Ampezzo). 

b)    Fondazione «Milano-Cortina 2026», costituita precedentemente alla legge olimpica in data 9/12/2019, è formata dai soci fondatori CONI, Comitato italiano paralimpico, dalla Regione Lombardia, dalla Regione Veneto, dal Comune di Milano e dal Comune di Cortina d'Ampezzo. La Fondazione assume le funzioni di Comitato organizzatore dei Giochi;

c)    è prevista poi la costituzione della Societa' «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa», con sede in Roma, il cui oggetto sociale è la gestione di tutti gli appalti. Lo scopo statutario e' la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, delle opere individuate per l’organizzazione dell’evento. A tale fine, la società opera in coerenza con le indicazioni del Comitato Organizzatore e con quanto previsto dalla legge olimpica relativamente alla predisposizione del piano degli interventi, al rispetto del cronoprogramma, alla localizzazione e alle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere, all'ordine di priorità e ai tempi di ultimazione delle stesse, nonché alla quantificazione dell'onere economico di ciascuna opera e alla relativa copertura finanziaria.

d)    E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per lo Sport, un comitato denominato «Forum per la sostenibilità dell'eredità olimpica e paralimpica», quale organismo volto a tutelare l'eredità olimpica e a promuovere iniziative utili a valutare l'utilizzo a lungo termine delle infrastrutture realizzate per i Giochi, nonché il perdurare dei benefici sociali, economici e ambientali sui territori, anche con riferimento alle esigenze della pratica sportiva e motoria da parte dei soggetti disabili e dell'eliminazione delle barriere architettoniche ...

e)    sono fatte salve le competenze delle Regioni Lombardia, Veneto e Piemonte. Le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono anch’esse alle finalità della legge olimpica.

Il disegno complessivo che emerge è quello di una governance centralizzata dove i diversi territori (chiamati anche cluster) devono assicurare la loro rappresentanza all’interno di ognuno degli organismi sopra descritti. In questo quadro gli enti territoriali (Comuni, Province e Regioni) devono attivarsi per tempo nel rappresentare le proprie problematiche e scelte all’interno degli organismi di governance. I ritardi, se ci saranno, avranno l’effetto di rinviare o eludere il dibattito pubblico sulle diverse scelte che dovranno essere attuate, limitando, di fatto, la condivisione delle scelte da parte dei territori coinvolti. 

In un sistema di governance così centralizzato, non si può escludere il rischio che le incertezze e i ritardi decisionali favoriscano, in un momento successivo, l’approccio emergenziale, con poteri speciali in mano a singoli commissari. Metodo già applicato in passato, utile per snellire le procedure attuative delle opere e degli interventi, ma anche foriero di una possibile marginalizzazione degli attori locali rispetto alle scelte fondamentali. 


Stefano Zardini Lacedelli