NUOVO STOP ALLE SECONDE CASE
    

Ricerca avanzata

Tutte queste parole:
Frase esatta:
    
logo

Ricerca sul sito

Ricerca normale (una di queste parole):
Tutte queste parole:
Frase esatta:

NUOVO STOP ALLE SECONDE CASE

Carla Pompanin

01/06/2009

Trionfalistici i toni con i quali il Sindaco e l'Assessore all'Urbanistica hanno accolto l'annullamento da parte del Consiglio di Stato della sentenza del TAR che annulla il PRG di Cortina nella parte che dispone l'edificabilità di alcuni terreni di proprietà del Comune e delle Regole d'Ampezzo, escludendola, invece, per altri terreni privati.

La vicenda prende avvio nel 2003 con l'approvazione del Piano Regolatore, cui seguono immediatamente i ricorsi di quattro privati, proprietari di terreni per i quali l'edificabilità prevista negli anni '60-'80 era stata soppressa.

I ricorsi sollevano l'arbitrarietà dei criteri con i quali l'Amministrazione comunale aveva reso edificabili solo alcuni terreni di proprietà comunale e delle Regole, rendendo invece inedificabili, con il dichiarato intento di bloccare la costruzione di nuove seconde case, i terreni di proprietà privata.

Il TAR unifica i ricorsi, per una chiara analogia nelle ragioni che ne stanno alla base, e richiede una Consulenza tecnica che si svolge tra il 2006 e il 2008.

Nel settembre scorso, accoglie i ricorsi: viene così annullata quella parte del Piano regolatore che permette l'edificabilità delle «sole» aree di proprietà comunale e regoliera e nel contempo equipara alle stesse, due delle aree private. In definitiva, se Regole e Comune possono realizzare nuove case, così potranno fare anche i privati ricorrenti. Il discrimine tra il costruire o meno - secondo l'interpretazione del TAR - non deve dipendere dalla proprietà dei terreni, sia essa comunale, regoliera o privata, bensì dall'adeguatezza dei terreni a chiari criteri di programmazione urbanistica.

La sentenza del TAR solleva gli animi di amministratori e cittadini: oltre 2000 le firme raccolte in pochi giorni contro una sentenza che viene letta come un'intromissione esterna nel potere decisionale del governo locale in materia di edilizia e sviluppo urbanistico.

Il Comune ricorre al Consiglio di Stato che, in brevissimo tempo, concede la sospensiva e in tempi relativamente rapidi, il 10 febbraio, emette anche la sentenza.

Il 7 maggio il Sindaco commenta ufficialmente la notizia: «Dopo il ricorso al Consiglio di Stato la sentenza era stata in un primo momento sospesa ed oggi possiamo dare l'ufficialità del definitivo annullamento» e continua: «Oggi è un grande giorno per Cortina! Questa è certamente una vittoria». Sulla stessa linea anche l'assessore Verocai: «Alla fine la ragionevolezza è prevalsa e questa sentenza è per noi motivo di grandissima soddisfazione, in quanto viene ribadito il diritto dell'Amministrazione Comunale di pianificare lo sviluppo urbanistico del proprio territorio».

La sentenza del Consiglio di Stato, tuttavia, ha un tono meno definitivo di quello usato dagli amministratori comunali.

Nella sostanza, dispone sì l'annullamento della sentenza impugnata, ma «con rinvio al Tribunale amministrativo regionale per l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Comunanza delle Regole Ampezzane».

Tutto da rifare! Altro che cantar vittoria.

Tuttavia, a quasi un mese dalla lettura della sentenza, l'assessore Verocai conferma la propria convinzione che si tratti di una vittoria importante. «È vero, il Consiglio di Stato ha rimandato i ricorsi al TAR, per un vizio di forma, ma nelle motivazioni la sentenza entra nel merito». E sarà la stessa sezione a rivedere la causa, qualora si dovesse ritornare al Consiglio di Stato e secondo Verocai «non potranno certo ritornare sui propri passi».

Secondo l'Assessore, la sentenza - tra le righe - enuncia il principio chiave secondo cui la pianificazione urbanistica spetta unicamente all'Ente locale. Più delicato, per Verocai, l'aspetto riguardante le Regole, la cui natura giuridica di ente privato può sollevare alcune perplessità quando viene individuato quale esclusivo soggetto beneficiario, con il Comune, di diritti edificatori su terreni di proprietà. Ma le Regole potranno difendere direttamente i propri interessi.

E sta proprio qui il succo della sentenza di annullamento del Consiglio di Stato: anche le Regole vanno coinvolte nel procedimento legale.

Infatti, l'unica motivazione «dichiarata » dal Consiglio di Stato per procedere all'annullamento della prima sentenza del TAR, sta in un vizio di forma - unico fra i rilievi degli avvocati del Comune accolto espressamente dal Consiglio di Stato nella sentenza - e cioè nel mancato coinvolgimento delle Regole d'Ampezzo nel giudizio di primo grado. «Sia il Comune che le Regole Ampezzane sono i soggetti giuridici che, per effetto della conferita esclusiva edificabilità derivante alle aree in proprietà dalla scelta pianificatoria, avrebbero risentito all'evidente pregiudizio diretto dall'annullamento della scelta medesima»: con queste parole il Consiglio di Stato spiega il perchè anche le Regole devono essere messe nelle condizioni di far valere i propri diritti, e cioè difendere la previsione del Prg che permette la costruzione di edifici residenziali, su terreni regolieri. Una posizione, quella delle Regole, definita dal Consiglio di Stato autonoma rispetto alla posizione del Comune «siccome proprietarie delle restanti aree beneficiarie della previsione di edificabilità ed istituto di proprietà collettive distinto dal Comune di Cortina d'Ampezzo». In conclusione per il Consiglio di Stato, i ricorsi devono essere riesaminati dal TAR per «l'esigenza di completezza del contraddittorio ai fini dell'esercizio del diritto di difesa» da parte delle Regole, i cui diritti acquisiti attraverso il Prg vengono lesi dall'annullamento decretato dal TAR.

Leggere, fra le righe di questa sentenza, una vittoria per il Comune di Cortina d'Ampezzo è un'interpretazione che solo la politica può dare, una scommessa sul futuro che si fonda su sensazioni, esperienza, conoscenza del settore. Solo con il prosieguo dell'iter si potrà accertare se questa lettura delle intenzioni coglie nel segno o meno.

Per ora, invece, si può solo affermare che la decisione del Consiglio di Stato concede un ulteriore tempo tecnico agli avvocati per affilare le armi; tempo durante il quale, obiettivo non da poco, i privati non potranno procedere alla realizzazione delle case in questione.

«Non sappiamo ancora come le Regole intendano affrontare l'argomento - conclude Verocai - ma non c'è molto tempo, la prima udienza del nuovo iter è già fissata per il 18 giugno. Tempistica stretta, inusuale per le aule di giustizia, che non si sa se sia dovuta alla notorietà di Cortina o ad altro». L'assessore, comunque, si dichiara fiducioso per l'esito di questa vertenza anche se si dovrà tornare in appello, mentre non nasconde che altre cause in corso lo preoccupano molto di più: la materia urbanistica è molto complessa e, soprattutto a Cortina, muove grossi interessi.

 

(box)

 

 

CRONISTORIA

14.11.2003

Definitiva approvazione del vigente Piano regolatore di Cortina, con delibera della Giunta Regionale n. 3534.

2003/2004

Immediatamente dopo l'approvazione del Prg vengono proposti da parte di privati quattro ricorsi. La principale motivazione si riassume così: terreni privati, prima ritenuti edificabili, erano stati declassati a destinazione agricola.

09.11.2006

Sentenza del TAR n. 4137/2006 riguardante i quattro ricorsi riuniti per decisione del TAR. L'Ordinanza istruttoria dispone una Consulenza Tecnica che valuti la documentazione ed effettui sopralluoghi sul posto.

02.09.2008

Sentenza del TAR n. 2645/2008 con la quale, in seguito alla relazione finale dei Consulenti tecnici, il TAR dispone l'annullamento della parte del Prg che prevede l'edificabilità solo di 8 aree di proprietà del Comune e delle Regole. La sentenza, inoltre, prevede l'edificabilità di due delle aree dei ricorrenti privati e dispone un ulteriore sopralluogo per le altre aree.

11.09.2008

«Decidiamo noi il nostro futuro!», questo lo slogan della raccolta firme, promossa dall'Amministrazione comunale contro la sentenza del TAR. Circa 2000 le firme raccolte in pochi giorni, per essere trasmesse al TAR e al Consiglio di Stato. L'iniziativa ottiene ampia eco sulla stampa.

16.09.2008

Il Comune presenta ricorso in appello al Consiglio di Stato n. 7445/2008, per l'annullamento della sentenza del TAR per inammissibilità dei ricorsi, respingendoli nel merito.

30.09.2008

Su richiesta delle minoranze, si riunisce il Consiglio comunale e viene data lettura integrale della sentenza del 2 settembre.

07.10.2008

Con sentenza n. 5297/2008, in accoglimento dell'istanza cautelare, il Consiglio di Stato sospende l'efficacia della sentenza del TAR impugnata.

15.10.2008

In Consiglio comunale viene letta integralmente la sospensiva, in attesa della sentenza definitiva prevista per fine anno/primi mesi del 2009.

10.02.2009

Il Consiglio di Stato con sentenza n. 2790/09 della IV sezione annulla la sentenza del TAR impugnata da Cortina, con rinvio al TAR del Veneto per l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Comunanza delle Regole Ampezzane.

07.05.2009

Franceschi e Verocai definiscono una grande vittoria l'avvenuto annullamento da parte del Consiglio di Stato della sentenza del TAR.

18.06.2009

Prima udienza al TAR, nella quale si ridiscuteranno i quattro ricorsi, con l'estensione del contraddittorio anche alle Regol