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Novità per esercizi commerciali ed imprese alla luce del DPCM 10 aprile 2020

Redazione

17/04/2020

Il 10 aprile 2020 il Governo ha emanato un nuovo DPCM, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 aprile e in vigore dal successivo 14 aprile e sino al 3 maggio, con cui sono state introdotte alcune modifiche alle modalità con le quali le imprese sono autorizzate a proseguire le attività produttive e commerciali.

In particolare, è stata confermata la sospensione delle attività commerciali al dettaglio ad eccezione di quelle elencate nell’allegato 1 del DPCM (unito al presente comunicato), ferma restando in particolare la possibilità di fare acquisti di qualsiasi prodotto via internet o altre modalità che prevedano la consegna a domicilio.

Rimangono inoltre sospese le attività inerenti i servizi alla persona, ad eccezione di lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, lavanderie industriali, tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse.

 Per quel che concerne, invece, le attività produttive industriali e commerciali, si evidenzia che le stesse rimangono sospese, ad eccezione di quelle in possesso dei codici Ateco elencati nell’allegato 3 del DPCM.
Si precisa che le imprese in possesso dei predetti codici non sono tenute a fare alcuna comunicazione o richiesta di autorizzazione.

Possono altresì proseguire l’attività – senza obbligo di comunicazione alla Prefettura – le imprese che erogano servizi di pubblica utilità e/o essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146  nonché quelle di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, di prodotti agricoli e alimentari nonché le attività comunque funzionali a fronteggiare l’emergenza.

ATTIVITA’ PER LE QUALI E’ PREVISTA LA COMUNCIAZIONE IN PREFETTURA

Le ulteriori imprese che non siano in possesso dei codici Ateco autorizzati o non ricomprese tra quelle autorizzate esplicitamente dal DPCM, possono proseguire l’attività esclusivamente nei seguenti casi, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva:
   

    1) qualora svolgano le attività funzionali ad assicurare la continuità di filiera delle imprese autorizzate alla continuazione (di cui all’allegato 3 del DPCM) indicando specificamente nella comunicazione le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti  e servizi;
    2) qualora dalla interruzione agli impianti a ciclo produttivo continuo (non rientranti nei codici ATECO ammessi), derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo incidenti;
    3) qualora si tratti di attività di filiera delle attività dell’industria dell’aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, nonchè dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali (incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico).

Riguardo la paventata ipotesi che le aziende che inviano la comunicazione in Prefettura possano continuare a svolgere le attività grazie all’istituto del silenzio assenso, pur non avendone diritto,  a causa di un asserito ritardo nelle verifiche istruttorie volte ad accertare la sussistenza dei presupposti di legge per la prosecuzione dell’attività stessa, si precisa che, nonostante l’elevato numero di comunicazioni pervenute a partire dall’entrata in vigore del primo DPCM del 22 marzo 2020, la trattazione delle stesse avviene a vista, allo scopo di assumere tempestivamente gli eventuali provvedimenti di sospensione conseguenti ad un esito negativo degli accertamenti. Quindi dalla data della comunicazione trascorrono circa due giorni, non oltre, per le verifiche istruttorie.

Al riguardo, si fa presente che, per la valutazione  delle numerose comunicazioni pervenute, oltre 1.200, considerando anche i non pochi casi di dichiarazioni presentate più volte dalle stesse imprese ovvero da aziende che avrebbero potuto continuare ad operare perché rientranti nelle filiere ammesse,  la Prefettura è supportata da un apposito Gruppo di Lavoro che si avvale di professionalità della locale Camera di Commercio, della Provincia di Belluno, della Guardia di Finanza.

L’istruttoria si basa sull’esame delle dichiarazioni sostitutive rese dai legali rappresentanti dell’impresa interessata e della documentazione comprovante la riconducibilità della produzione aziendale alle attività di filiera ritenute essenziali dal legislatore.

Le comunicazioni vengono condivise dai componenti del Gruppo di lavoro attraverso un apposito programma grazie al quale la documentazione trasmessa dall’impresa è immediatamente visionabile da tutti. A fine giornata viene redatto un report con i risultati dell’attività collegiale che si svolge, laddove necessario, in videoconferenza.
Laddove non si ravvisi la sussistenza dei  requisiti previsti dalla norma, con provvedimento del Prefetto, viene disposta la sospensione, come già avvenuto in  47 casi, su tutte le comunicazioni pervenute alla data del 12 aprile.  

Inoltre, proprio per scongiurare illegittime aperture anche in caso di comunicazione, vengono  effettuati a cura della Guardia di Finanza appositi diretti controlli  presso le sedi aziendali, riscontrando la effettiva conformità al dettato normativo.
Ad oggi, tutte le verifiche condotte non hanno fatto emergere criticità, né violazioni di legge.

Si soggiunge che l’ufficio è in contatto anche con le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, con le quali ha aperto un tavolo periodico di confronto sulle attività in questione.

Le segnalazioni pervenute dalle predette Organizzazioni su imprese ritenute non in possesso dei requisiti per proseguire l’attività, sono state tutte esaminate puntualmente e sono stati effettuati anche i sopralluoghi da parte della Guardia di Finanza, senza riscontrare tuttavia alcuna anomalia, essendo le ditte in questione riconducibili alla filiera delle imprese essenziali.

E’ opportuno ribadire che per la prosecuzione dell’attività non occorre alcuna autorizzazione, salvo il provvedimento di sospensione da adottarsi, alla luce del nuovo DPCM del 10 aprile, sentito il Presidente della Regione, laddove, all’esito dell’istruttoria, non emergano i requisiti legittimanti la prosecuzione dell’attività.

Resta fermo che le imprese attive dovranno osservare con massimo rigore le norme di prevenzione sanitaria nel rispetto delle indicazioni governative e regionali, assicurando le distanze tra i lavoratori, la dotazione dei dispositivi di protezione individuale e la sanificazione dei locali.
A tale proposito, non mancheranno i sopralluoghi da parte degli organi competenti in materia di controllo sanitario e sulla normativa relativa alla sicurezza dei luoghi di lavoro.

Si rammenta infine che per le attività produttive sospese in applicazione del DPCM ovvero in base a provvedimento prefettizio è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o di terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, manutenzione e attività conservative; gestione dei pagamenti; pulizia/sanificazione, spedizione/ricezione di merci/beni /forniture in magazzino.

Procedura per effettuare la comunicazione

Si ricorda che le aziende che hanno già presentato comunicazione alla Prefettura di Belluno, ai sensi del DPCM 22 marzo 2020 e Decreto MISE 25 marzo 2020, non devono effettuare nuova comunicazione, a meno che si renda necessario comunicare significative variazioni e/o integrazioni,  e le attività potranno continuare, fatta salva l’adozione del provvedimento di sospensione nei casi di istruttoria tuttora in corso.

La comunicazione ai sensi dell’art. 2 del DPCM 10 aprile 2020 deve essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.prefbl@pec.interno.it utilizzando esclusivamente i modelli pubblicati sul sito della Prefettura www.prefettura.it/belluno alla pagina http://www.prefettura.it/belluno/contenuti/Modulistica-8701996.htm

Nella mail di trasmissione dovrà essere specificato, a seconda dei casi:

Ragione sociale ditta interessata - Comunicazione prosecuzione attività (art. 2 DPCM 10 aprile 2020) oppure Ragione sociale della ditta interessata - Comunicazione di accesso ai locali attività sospesa (comma 12, art. 2, DPCM 10 aprile 2020)


Comunicato stampa Prefettura