Misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19
    

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Misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19

Redazione

11/03/2020

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data  9 marzo u.s. sono state adottate ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in vigore sino al 3 aprile 2020.

A seguito della nuova disposizione, in vigore dalla data odierna, le misure originariamente previste nelle sole zone a contenimento rafforzato sono estese, sino al 3 aprile p.v., all’intero territorio nazionale.

Al riguardo, tenuto conto delle numerose richieste d’informazioni pervenute a questa Prefettura, per lo più relative alle limitazioni agli spostamenti previste con i predetti provvedimenti, si rappresenta che la norma dispone di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.

La portata precettiva di tale disposizione si applica alle sole persone fisiche.  E’ pertanto esclusa ogni applicabilità della misura al transito e trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva da e per le zone indicate. Inoltre, la norma non vieta alle persone fisiche gli spostamenti su tutto il territorio nazionale purché gli stessi siano motivati  da esigenze lavorative, situazioni di  necessità o motivi di salute, nonché per lo svolgimento delle conseguenti attività, il ritorno nelle proprie abitazioni o dimore.

A tale proposito non occorrono procedure autorizzatorie preventive a tali spostamenti, essendo stato previsto un modulo di autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 che potrà essere compilato anche seduta stante agli operatori delle Forze di polizia e della Forza pubblica, a loro volta dotati del documento in bianco,  all’atto del controllo.

Il predetto modulo, predisposto dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, è altresì reperibile sui siti istituzionali del Ministero dell’Interno www.interno.gov.it e di questa Prefettura www.prefettura.it/belluno .

Sono state altresì pubblicate sul sito della Prefettura tutte le informazioni inerenti la normativa, le direttive e la modulistica.

Il quadro delle misure afferenti alla mobilità è completato dalla forte raccomandazione a rimanere presso il proprio domicilio e a limitare al massimo i contatti sociali rivolta a coloro che presentano sintomi da infezione respiratoria e rialzo della temperatura corporea maggiore di 37,5° gradi C. Si soggiunge che l’inosservanza di tale raccomandazione può arrivare a configurare l’elemento materiale di reati contro la salute pubblica.

Si ritiene inoltre opportuno segnalare che il nuovo decreto rende cogenti  ulteriori misure e tra queste, di particolare rilievo ai fini della prevenzione, il divieto sull’intero territorio nazionale di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Sono poi sospese  tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di  carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se  svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali,  a  titolo  d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole  di  ballo,  sale  giochi, sale scommesse e sale bingo,  discoteche  e  locali  assimilati;  nei predetti luoghi è sospesa ogni attività; sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici nell’intero territorio nazionale; sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi. Le disposizioni valgono sino al 3 aprile 2020.

In particolare, per quel che concerne le attività di ristorazione e bar, è consentito  lo svolgimento dalle ore 6 alle 18, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.

Le attività diverse da quelle di ristorazione e bar, sono ammesse a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse.

Nelle giornate festive e prefestive sono  chiuse  le  medie  e grandi  strutture  di  vendita,  nonché  gli  esercizi   commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni  per  garantire  la  possibilità  del  rispetto  della distanza di sicurezza interpersonale di un metro con sanzione della sospensione dell'attività  in  caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o  organizzative che  non  consentano  il  rispetto  della   distanza   di   sicurezza

interpersonale di un metro le richiamate strutture dovranno  essere  chiuse.  La  chiusura  non  è disposta  per  farmacie,  parafarmacie  e  punti  vendita  di  generi alimentari, il cui  gestore  è  chiamato  a  garantire  comunque  il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di  un  metro  con  sanzione  della  sospensione dell'attività in caso di violazione.

Per quanto concerne le violazioni alle prescrizioni normative il Decreto Legge 9 marzo 2020, n. 14 ha previsto che  salva l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato,  la  violazione degli obblighi imposti a  carico  dei gestori di pubblici esercizi o di attività commerciali è sanzionata altresì con la chiusura dell'esercizio o dell'attività da  5  a  30 giorni e la sanzione è irrogata dal Prefetto.     

Stante comunque l’indefettibile senso di responsabilità dei singoli cittadini, si osserva che il mancato rispetto degli obblighi di cui al citato provvedimento, è comunque assistito dalla sanzione prevista dall’art. 650 c.p., per l’inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, qualora naturalmente il fatto non concretizzi più grave reato o l’ipotesi del delitto colposo contro la salute pubblica, previsto dall’art. 452 c.p.

E’ per evidente che la piena efficacia delle direttive sul contenimento della diffusione del Coronavirus non può che dipendere  dal senso di responsabilità e di fattiva collaborazione del singolo cittadino.

La Prefettura, in stretto raccordo con le Forze di Polizia e gli enti locali, ha avviato un attento monitoraggio sul territorio, affinché siano osservate le regole di prevenzione, attivando anche un numero telefonico dedicato all’emergenza per rispondere ad eventuali richieste di chiarimento (0437 952465).


IL FUNZIONARIO
Donatella PIOL