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ENTRA IN VIGORE IL FONDO BRANCHER

Edoardo Pompanin

01/04/2011

La Legge Brancher assegna 80 milioni di euro all'anno per stemperare l'impatto dello Statuto Speciale sui Comuni confinanti.

Sono tanti soldi e rappresentano una sfida per i Comuni. Adesso non ci sono scuse: solo i progetti validi e i migliori politici riusciranno a portare nelle casse delle amministrazioni locali soldi e opere.

La concorrenza è agguerrita, ma le regole sembrano chiare per tutti.

La Legge non offre scorciatoie: occorre che i politici si facciano valere e che i cittadini tengano sotto controllo, in modo che l'inerzia o l'incapacità non ci facciano perdere contributi che valgono oro.

Un aspetto interessante della Legge è che finalmente le opere pubbliche degli enti locali devono rispettare alcuni criteri economici e di utilità pubblica trasparenti, lasciando meno spazio all'arbitrio delle scelte politiche che potrebbero privilegiare obiettivi di scarso respiro ed elettoralistici, a scapito del bene comune.

Per finire, non decide tutto Durnwalder.

 

La Legge Brancher in sintesi

1) La legge finanziaria 2010 ha stabilito che dall'anno 2010 le Provincie Autonome di Trento e Bolzano finanzino progetti anche pluriennali per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, eccetera (in pratica 'livellare lo scalino') dei Comuni appartenenti alle provincie di regioni a statuto ordinario confinanti. Le provincie di Trento e di Bolzano assicurano ciascuna di esse ogni anno un importo pari a 40 milioni di euro;

2) i soggetti beneficiari sono i Comuni del Veneto e della Lombardia confinanti con le Provincie di Trento o di Bolzano (anche comuni associati con i contigui della stessa provincia);

3) i progetti devono rispettare i seguenti criteri:

a) l'interesse pubblico generale;

b) i benefici di carattere economico e sociale per le comunità di riferimento;

c) l'impatto sullo sviluppo economico dei territori;

d) la valenza aggregante per le comunità tra loro attigue, nonché le finalità di consolidamento, sostegno e promozione degli usi e costumi delle comunità di lingua ladina;

4) i progetti sono presentati entro il 31 marzo di ogni anno (per il 2010 e il 2011 ENTRO IL 30 GIUGNO 2011); se non sono state impegnate tutte le risorse, possono essere finanziati ulteriori progetti presentati entro il 30 settembre di ciascun anno;

5) l'Organismo di Indirizzo - che ha il compito di "decidere" quali progetti finanziare - è composto dai seguenti 8 componenti:

a) On. Aldo Brancher, con funzioni di presidente, in rappresentanza del ministro dell'Economia e delle Finanze;

b) dott. Mattia Losego, in rappresentanza del ministro dell'Economia e delle Finanze;

c) dott. Daniele Molgora, in rappresentanza del ministro dell'Interno;

d) dott. Maurizio Facincani, in rappresentanza del ministro per i Rapporti con le Regioni;

e) dott. Sergio Bettotti, in rappresentanza della Provincia autonoma di Trento;

f) dott. Hermann Berger, in rappresentanza della Provincia autonoma di Bolzano;

g) sig. Roberto Baitieri, in rappresentanza della Regione Lombardia;

h) dott. Roberto Ciambetti, in rappresentanza della Regione Veneto.

Ha sede a Verona e dispone di uffici con 15 persone.

6) i progetti devono rispettare gli indirizzi per la valutazione e l'approvazione stabiliti dall'Organismo di Indirizzo;

7) l'Organismo di Indirizzo ripartisce i finanziamenti ogni anno secondo una graduatoria stilata secondo criteri stabiliti (ponderati);

8) l'Organismo decide ogni anno le tipologie dei progetti secondo àmbiti stabiliti:

a) progetti per il sostegno sociale, assistenziale, abitativo o educativo;

b) progetti che favoriscano l'occupazione giovanile o l'attivita' imprenditoriale giovanile;

c) progetti che favoriscano il turismo;

d) progetti che garantiscano la crescita complessiva dei territori di confine;

e) progetti che favoriscano lo sviluppo delle zone svantaggiate e delle aree montane, al fine di contrastare l'abbandono di tali aree;

f) progetti che garantiscano la sostenibilità dei risultati a vantaggio dei cittadini e delle imprese;

g) progetti che valorizzino il territorio e al contempo migliorino il sistema Paese;

h) progetti che dimostrino la coerenza delle azioni degli enti locali con i piani regionali;

i) progetti che siano provvisti di un modello organizzativo innovativo, garante dell'aggregazione.

9) l'Organismo decide al termine dell'istruttoria sulla documentazione prodotta dai soggetti interessati;

10) l'approvazione dei progetti e dei finanziamenti è compito di una Commissione Approvazione Progetti (che opera in base a indirizzi di Organismo);

11) l'approvazione dei progetti costituisce impegno vincolante;

12) ciascun progetto può essere finanziato fino al 100% di tutte le spese ritenute ammissibili in sede di valutazione da parte dell'Organismo, se presentato interamente da soggetti pubblici, ovvero fino al 70% delle spese medesime se partecipato da soggetti privati che abbiano versato la restante quota del 30% di cofinanziamento;

13) i soldi vengono erogati ad approvazione dello stato di avanzamento dei lavori;

14) viene verificato il rispetto dei tempi di esecuzione;

15) in caso di irregolarità nell'attuazione, il finanziamento viene revocato n.b: gli importi non utilizzati nel 2011 vengono stanziati per l'anno successivo.

 

Riferimenti normativi (in sequenza)

Anno 1972: Decreto Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige Anno 2009: Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), art. 2, comma 107, lettera h), che modifica l'articolo 79 dello Statuto e stabilisce i contributi a favore dei comuni confinanti Anno 2011: Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2011, che definisce le modalità di riparto dei fondi destinati ai Comuni confinanti

fonte: amicodelpopolo.it