Tassa di soggiorno: il pensiero di un cittadino e albergatore di Cortina d'Ampezzo
    

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Tassa di soggiorno: il pensiero di un cittadino e albergatore di Cortina d'Ampezzo

Lettere al giornale

06/12/2015

Spettabili Voci di Cortina,

vorrei sottoporvi qui sottoscritta la legge provinciale che i nostri vicini direi fratelli del Sud Tirolo hanno adottato e fare alcune precisazioni:

1. febbraio 2013 emanazione, applicazione 2014 (sarà un caso?)

2. Destinazione del gettito, non vedo in nessun modo MONDIALI DI SCI, COPPE DEL MONDO O ALTRO, l'utilizzo della tassa è normato in modo chiaro e specifico da legge dello stato e va destinata SOLO ed unicamente a determinate aree di competenza che non comprendono attività o manifestazioni sportive

3. Importi e possibilità di aumento degli stessi.

Se nella provincia autonoma di Bolzano ove tutto funziona e i servizi sono la punta di diamante e dulcis in fundo l'offerta turistica è all'avanguardia si applicano imposte di soggiorno differenziate ma con un tetto massimo di euro 1,30 con un aumento massimo ad euro 2 che però deve essere concordato con le associazioni interessate ed applicato con 2 anni e 6 mesi di preavviso alla data del 1 gennaio, come possiamo sperare che in una derelitta e squallida Cortina ove il decoro urbano è a dir poco patetico le strade sono da terzo mondo e tutto funziona col singhiozzo questa tassa il cui tetto massimo è di euro 3,00 non porti ulteriore danno al comparto turistico? Come possiamo ancora convivere con una Amministrazione la quale per unico obbiettivo ha la corsa alla distruzione di quel poco di buono che era rimasto in questo paese.

Lascio a Voi l'arduo compito di divulgare qualora lo riteniate utile le suddette informazioni.

Un saluto e Buone feste

Eric Brizio - Park Hotel Vittoria


Autonome Provinz Bozen - Decreto del Presidente della Provincia 1 febbraio 2013, n. 41
"Regolamento di esecuzione sull'imposta comunale di soggiorno"

Art. 6 (Devoluzione del gettito dell'imposta)

(1) Il gettito dell'imposta è devoluto alle associazioni turistiche e ai consorzi turistici di cui all'articolo 1, comma 4 della legge provinciale a condizione che essi rispettino i criteri di qualità stabiliti dalla Giunta provinciale.

(2) Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge provinciale, almeno il 10 per cento dell'imposta comunale di soggiorno è attribuito ai consorzi turistici, da finalizzare al marketing di destinazione, mentre la quota restante è destinata alle associazioni turistiche".

(4) Le associazioni turistiche sono quelle organizzazioni turistiche locali o multizonali iscritte nell'elenco delle associazioni turistiche ai sensi della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, nonché le aziende di cura, soggiorno e turismo, e le aziende di soggiorno e turismo esistenti.

(5) I consorzi turistici sono quelle organizzazioni turistiche multizonali iscritte nell'elenco dei consorzi turistici ai sensi della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33.
5) L'art. 6, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 4, del D.P.P. 2 ottobre 2013, n. 28.

6) L'art. 6, comma 3, è stato abrogato dall'art. 1, comma 5, del D.P.P. 2 ottobre 2013, n. 28.

Art. 7 (Esenzioni) (1)Sono esenti dal pagamento dell'imposta comunale di soggiorno:

1. i minori fino al compimento del 14° anno di età;
2. il personale che pernotta nell'esercizio presso cui presta servizio;
3. le persone che pernottano in esercizi ricettivi a seguito di eventi naturali calamitosi;
4. le persone che frequentano tirocini obbligatori di istituti di formazione pubblici della Provincia o partecipano a progetti didattici degli stessi;
5. le persone che risiedono nel comune e soggiornano temporaneamente in un esercizio a causa di problemi abitativi. 7)

7) L'art. 7 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 15 gennaio 2015, n. 2.

Art. 8 (Determinazione dell'imposta comunale di soggiorno)

(1) L'imposta comunale di soggiorno è determinata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge provinciale per ogni pernottamento nella misura di:

1. euro 1,30 per gli esercizi ricettivi di cui all'articolo 5 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58 con la classificazione di quattro stelle, quattro stelle "superior" e cinque stelle;
2. euro 1,00 per gli esercizi ricettivi di cui all'articolo 5 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58 con la classificazione di tre stelle e tre stelle "superior";
3. euro 0,70 per tutti gli altri esercizi ricettivi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9.

(2) Il comune può aumentare, con deliberazione del consiglio comunale, l'imposta comunale di soggiorno in via generale o per particolari progetti, previo parere dell'associazione turistica territorialmente competente, fino alla misura massima complessiva di euro 2,00. L'aumento riguarda tutti gli esercizi ricettivi di cui all'articolo 1 comma 2 della legge provinciale ed avviene di principio in maniera proporzionale. In questo caso l'aumento è arrotondato per eccesso ai 10 centesimi. Per servizi ed iniziative che coinvolgono tutte le categorie ricettive, l'aumento può  avvenire anche con un importo determinato, in misura uguale per ognuna di esse. Il Comune può assegnare una parte o l'intero gettito derivante dall'aumento dell'imposta direttamente al consorzio turistico, qualora espressamente previsto da un parere dell'associazione turistica territorialmente competente, altrimenti tutte le entrate derivanti dall'aumento rimangono in loco.

(3) L'aumento dell'imposta va deliberato entro il 30 giugno e si applica a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo.

(4) Gli importi dell'imposta comunale di soggiorno stabiliti dal comune sono riscossi senza arrotondamento