La piscina è un patrimonio indisponibile e un pubblico servizio
    

Ricerca avanzata

Tutte queste parole:
Frase esatta:
    
logo

Ricerca sul sito

Ricerca normale (una di queste parole):
Tutte queste parole:
Frase esatta:

La piscina è un patrimonio indisponibile e un pubblico servizio

Associazione Comitato Civico Cortina

01/03/2015

Il Consiglio comunale del 26 febbraio 2015 di Cortina d'Ampezzo approva un documento che (a sorpresa!) difende il servizio pubblico della piscina e afferma che l'edificio rientra nel patrimonio indisponibile.

Le conseguenze:
1. un servizio pubblico non può essere interrotto
2. un patrimonio indisponibile non può essere venduto Un cambio di linea che, almeno nei documenti ufficiali, è evidente.

Alla luce di questa novità, come Comitato Civico Cortina ritorniamo per l'ennesima volta a chiedere il ripristino della Piscina di Guargné in tempi brevi.

In mancanza di una risposta a brevissima scadenza, come già preannunciato inoltreremo la denuncia per "interruzione di pubblico servizio" contro il Sindaco e inviteremo i Responsabili dei Servizi comunali a non concorrere nelle pratiche che portano alla dismissione dell'edificio "piscina", stante l'illegittimità dei procedimenti.

Questo il testo letterale di quanto riportato nel nuovo Regolamento comunale approvato:
"La Corte di Conti ha affermato che … per costante giurisprudenza, gli impianti sportivi per il nuoto rientrano tra i beni del patrimonio indisponibile degli enti locali; in particolare, attesa la finalizzazione al soddisfacimento dell'interesse della collettività alle discipline sportive, sono ascrivibili i beni destinati ad un pubblico servizio.

La giurisprudenza ha precisato come - in astratto - "i tratti distintivi del servizio pubblico siano ravvisabili nel servizio di gestione della piscina comunale. Difatti si tratta di un'attività oggettivamente correlata alla realizzazione di interessi pubblici essendo funzionale, per le sue caratteristiche intrinseche, a consentire a qualunque interessato lo svolgimento di attività sportiva, strettamente connessa con la tutela della salute pubblica che l'art. 32 della Costituzione individua quale fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività; d'altro canto è evidente che si tratta di un'attività prestata direttamente in favore degli utenti per soddisfare interessi di rilevanza generale (TAR Veneto, III, 13 novembre 2009, n. 5021)."

Pagg. 12-13 Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento dei servizi di "Gestione e valorizzazione degli impianti sportivi e culturali" (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21) - Adottato dal Consiglio comunale del Comune di Cortina d'Ampezzo il 26 febbraio 2015.

Foto www.bandion.it