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La Corte di Cassazione riassume gli avvenimenti che vedono coinvolti Andrea Franceschi ed Enrico Pompanin, con i motivi dell'esilio

Redazione

01/12/2013
Con ordinanza del 15 maggio 2013 il Tribunale di Venezia, in funzione del giudice del riesame, confermava la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza nei confronti di FRANCESCHI Andrea, indagato per i reati previsti dagli articoli 353 bis (turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, ndr) e 336 codice penale (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, ndr), e sostituiva la misura cautelare degli arresti domiciliari con il divieto di dimora nel Comune di Cortina d'Ampezzo.

APPALTO RIFIUTI, INTERFERENZE, TURBATIVA

Il Tribunale, relativamente all'imputazione di concorso nel reato di cui all'articolo 353 bis codice penale, esponeva che Franceschi Andrea, sindaco di Cortina, aveva promesso all'imprenditore Sartori Teodoro, che gli assicurava il suo appoggio nella prossima campagna elettorale, l'aggiudicazione dell'appalto di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Per dare esecuzione alla promessa, nell'estate 2010, il sindaco e l'assessore ai lavori pubblici Pompanin Enrico tenevano numerosi incontri con Sartori e il suo professionista di fiducia Selleri Stefano e decidevano la riorganizzazione della raccolta rifiuti con l'istituzione di un apposito servizio di comunicazione e controllo, che sarebbe stato assegnato a Sartori. In tale prospettiva Selleri preparava le bozze dei bandi di gara, che il sindaco, nell'ottobre 2010, sottoponeva a Tosi Emilia, responsabile dell'Ufficio lavori pubblici, per la formalizzazione. La funzionaria non accettava l'imposizione e , nel mese di dicembre, predisponeva autonomamente i bandi di gara, suscitando le reazioni del sindaco, dell'assessore e dello stesso Sartori.

In particolare il sindaco premeva affinché l'importo della base d'asta, fissato in euro 185.000, fosse abbassato a euro 145.000 (la Giunta decideva poi per euro 165.000); le rimproverava, inoltre, di avere inserito, per la partecipazione alla gara, il requisito - che Sartori non possedeva - di avere svolto negli ultimi tre anni servizi analoghi a quello oggetto del bando e l'aveva perciò invitata a correggere il bando o a ritirarlo. La funzionaria resistette alle richieste e Sartori fu costretto ad associarsi alla Idecom, la quale vinse l'appalto. Ciò premesso, il Tribunale commentava che il sindaco, in collusione con i coindagati Sartori e Pompanin, aveva posto in essere azioni tese a interferire nella formazione del bando, al fine di procurare l'aggiudicazione dell'appalto a Sartori. Tali azioni, pur innestate in un accordo risalente all'anno 2009, erano proseguite anche dopo il 7 settembre 2010, data di entrata in vigore della legge che ha introdotto il reato di cui all'articolo 353 bis codice penale e, pertanto, non era stato violato il principio di irretroattività della legge penale. Inoltre detto reato si era consumato anche se la funzionaria Tosi non aveva ceduto alle indebite pressioni, perché gli indagati, a prescindere dalla realizzazione dell'intento perseguito, avevano oggettivamente turbato il procedimento di formazione del bando.

VIGILI, AUTOVELOX, MINACCE

Quanto al reato previsto dall'articolo 336 codice penale (così come riqualificata dal giudice per le indagini preliminari l'originaria imputazione di cui agli articoli 323 e 610 codice penale), il Tribunale riteneva accertato che il sindaco avesse impartito al comandante della polizia municipale Salvato Nicola l'ordine di sospendere, nel periodo preelettorale, i controlli di circolazione stradale diretti a reprimere le violazioni dei limiti di velocità e di guida in stato di ebbrezza, minacciando, in caso contrario, di non rinnovargli l'incarico.

Infine, sulle esigenze cautelari, il Tribunale scriveva che la commissione dei reati, realizzata mediante una pluralità di condotte sostenute da un elevato grado di intensità di dolo, induceva a ritenere la sussistenza del pericolo di reiterazione di reati contro la pubblica amministrazione, pericolo che, in base al criterio dell'adeguatezza, poteva essere prevenuto - essendo preclusa per legge l'applicabilità della sospensione dall'ufficio - con la misura meno afflittiva del divieto di dimora nel Comune ove erano stati perpetrati i fatti per cui si procede.

LA DIFESA CHIEDE L'ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA DI ESILIO
Contro la predetta ordinanza ricorre la difesa dell'indagato che denuncia:
in ordine al reato di cui all'articolo 353 bis codice penale (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente):
Violazione del principio di irretroattività della legge penale … Mancanza e manifesta illogicità della motivazione e travisamento degli atti … Erronea applicazione dell'articolo 353 bis del codice penale … (per) insussistenza del reato … in ordine al reato di cui all'articolo 336 codice penale (Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale):
Violazione del divieto di utilizzazione … (delle intercettazioni telefoniche, ndr) Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione… In ordine alle esigenze cautelari:
6. erronea applicazione dell'articolo 283 codice procedura penale, assumendo che la misura del divieto di dimora, essendo stata disposta con la finalità esplicita di impedire all'indagato di reggere l'ufficio del sindaco e, in tale modo, prevenire il pericolo di commissione di reati legati alla sua carica, sarebbe illegittima, perché applicata per attuare l'effetto tipico proprio della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio … Inosservanza dell'articolo 274, comma 1, lettera c), codice procedura penale, perché non sarebbero stati indicati gli elementi dai quali è stata desunta la sussistenza del concreto pericolo di recidivanza.

LA CASSAZIONE RESPINGE PUNTO PER PUNTO LE TESI DELLA DIFESA
… Depurata, quindi, l'accusa dai fatti commessi prima del 7 settembre 2010, residuano tuttavia azioni poste in essere dopo tale data integranti il reato contestato …
… osservando - con valutazione non manifestamente illogica - che gli incontri avevano lo scopo di studiare l'organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti e di preparare il bando non per soddisfare gli interessi della pubblica amministrazione bensì quelli di un singolo imprenditore legato agli amministratori da rapporti extraistituzionali.

… La disobbedienza del funzionario che rifiutò l'imposizione, ha impedito l'inquinamento del bando, ma non ha cancellato la turbativa oggettivamente arrecata al procedimento amministrativo mediante l'intervento diretto del sindaco sul funzionario a quel procedimento preposto. …
… la circostanza che le conversazioni intercettate siano state lette ai conversanti per sollecitarne la memoria non produce alcun effetto invalidante sulle dichiarazioni rese…I l giudice ha… correttamente affermato che il potere del sindaco di impartire ordini o direttive in tema di circolazione stradale viene meno quando gli ordini abbiano - come avvenne nel caso di specie - contenuto illegittimo …L'avvertimento dato al comandante della polizia municipale che, se non si fosse uniformato all'ordine impartitogli, alla scadenza dell'incarico non sarebbe stato confermato, è stato correttamente qualificato come minaccia, essendo palese la coartazione esercitata sulla volontà altrui: o il comandante si sottometteva all'ordine o avrebbe subìto il male prospettato. Il male futuro rappresentato ha i connotati dell'ingiustizia … Il giudice del riesame, ritenuto il pericolo di commissione di reati della stessa specie di quelli di cui si precede, …, ritenuto il pericolo di commissione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede, …, ritenuta eccessiva la misura degli arresti domiciliari, l'ha sostituita con quella meno grave del divieto di dimora nel Comune del quale l'indagato è sindaco, così da inibire o comunque rendere difficoltoso l'esercizio delle funzioni pubbliche considerato come fonte di rischio di commissione di nuovi reati.

…La circostanza che l'imputato titolare di un ufficio pubblico per elezione popolare non sia assoggettabile a misura interdittiva non consente di argomentare che sarebbe illegittimo sottoporlo a una misura coercitiva dagli effetti equivalenti.

Il giudice, dovendo infrenare il periculum libertatis, non potrà che adottare la misura che l'ordinamento processuale gli mette a disposizione. Infatti il giudice, accertata la sussistenza di esigenze di tutela della collettività, deve applicare la misura coercitiva che, tenuto conto dei criteri di adeguatezza, proporzionalità e del minor sacrificio possibile per la libertà personale, soddisfi quelle esigenze. E, nel caso di specie, così è stato.

La prognosi di recidiva formulata dal giudice cautelare è stata fondata … "sulle specifiche modalità e circostanze del fatto e sulla personalità" dell'agente, apprezzando come elementi concreti sintomatici di
proclività al delitto "la molteplicità dei fatti commessi in danno della pubblica amministrazione e il numero consistente di condotte illecite, tutte sostenute da un elevato grado di intensità del dolo e di intenzionalità".

RICORSO INFONDATO E PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI

Il ricorso, siccome infondato, deve dunque essere rigettato; ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.